Articolo 6 Se in una determinata regione, una specie dovesse, sia compromettere l'avvenire di alcune produzioni agricole od animali con i danni che essa dovesse causare ai campi, ai vigneti, ai giardini, ai frutteti, ai boschi, alla selvaggina ed ai pesci, sia minacciare di estinzione o di semplice diminuzione una o piu' specie la cui conservazione sia auspicabile, le autorita' competenti possono, mediante autorizzazioni individuali, togliere i divieti di cui agli articoli da 2 a 5 per quanto attiene a tali specie e' tuttavia illegale l'acquisto o la vendita di uccelli cosi' uccisi nonche' il loro trasporto fuori della regione in cui sono stati uccisi. Ove esistano, nelle leggi nazionali, altre disposizioni che permettano di limitare i danni commessi da alcune specie di uccelli in condizioni che garantiscano la perpetuazione di tali specie, dette disposizioni possono essere mantenute dalle Alte Parti Contraenti. Dato che le condizioni economiche della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e delle Isole Faeroer rivestono particolare importanza, le autorita' competenti di tali paesi possono fare delle eccezioni ed accordare alcune deroghe alle disposizioni della presente Convenzione. Nel caso in cui l'Islanda dovesse aderire alla presente Convenzione, le deroghe succitate saranno applicate ad essa a sua richiesta. Non puo' essere adottata, in un determinato Paese, alcuna misura suscettibile di provocare la tale distruzione delle specie indigene o migratrici delle quali si tratta nel presente articolo.