(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  Se in una determinata regione, una specie dovesse, sia 
compromettere l'avvenire di alcune produzioni agricole od animali con
i danni che essa dovesse causare ai campi, ai vigneti,  ai  giardini,
ai frutteti, ai boschi, alla selvaggina ed ai pesci,  sia  minacciare
di estinzione o di semplice diminuzione una  o  piu'  specie  la  cui
conservazione  sia  auspicabile,  le  autorita'  competenti  possono,
mediante autorizzazioni individuali, togliere i divieti di  cui  agli
articoli da 2 a 5 per  quanto  attiene  a  tali  specie  e'  tuttavia
illegale l'acquisto o la vendita di uccelli cosi' uccisi  nonche'  il
loro trasporto fuori della regione in cui sono stati uccisi. 
  Ove esistano, nelle leggi nazionali, altre disposizioni che 
permettano di limitare i danni commessi da alcune specie  di  uccelli
in condizioni che garantiscano la perpetuazione di tali specie, dette
disposizioni possono essere mantenute dalle Alte Parti Contraenti. 
  Dato che le condizioni economiche della Svezia, della Norvegia, 
della  Finlandia  e  delle  Isole   Faeroer   rivestono   particolare
importanza, le autorita' competenti di tali paesi possono fare  delle
eccezioni  ed  accordare  alcune  deroghe  alle  disposizioni   della
presente Convenzione. Nel caso in cui l'Islanda dovesse aderire  alla
presente Convenzione, le deroghe succitate saranno applicate ad  essa
a sua richiesta. 
  Non puo' essere adottata, in un determinato Paese, alcuna misura 
suscettibile di provocare la tale distruzione delle specie indigene o
migratrici delle quali si tratta nel presente articolo.