(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  Ciascuna Parte Contraente ha la facolta' di redigere un elenco 
delle specie di uccelli indigeni a migratori, suscettibili di  essere
mantenuti in cattivita' da privati  ed  e'  tenuta  a  determinare  i
metodi  di  cattura  che  possono  essere  autorizzati   nonche'   le
condizioni  alle  quali  gli  uccelli  possono   essere   trasportati
mantenuti in cattivita'. 
  Ciascuna Parte Contraente e' tenuta a regolamentare il mercato 
degli uccelli protetti dalla presente Convenzione e ad adottare tutte
le misure necessarie a limitarne l'estensione.