Articolo 9 Ciascuna Parte Contraente ha la facolta' di redigere un elenco delle specie di uccelli indigeni a migratori, suscettibili di essere mantenuti in cattivita' da privati ed e' tenuta a determinare i metodi di cattura che possono essere autorizzati nonche' le condizioni alle quali gli uccelli possono essere trasportati mantenuti in cattivita'. Ciascuna Parte Contraente e' tenuta a regolamentare il mercato degli uccelli protetti dalla presente Convenzione e ad adottare tutte le misure necessarie a limitarne l'estensione.