Art. 14. 
                      (Unita' sanitarie locali) 
 
  L'ambito territoriale di attivita'  di  ciascuna  unita'  sanitaria
locale e' delimitato in  base  a  gruppi  di  popolazione  di  regola
compresi  tra  50.000  e  200.000  abitanti,   tenuto   conto   delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona. 
  Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa
e anche al fine  di  consentire  la  coincidenza  con  un  territorio
comunale adeguato, sono consentiti limiti piu'  elevati  o,  in  casi
particolari, piu' ristretti. 
  Nell'ambito delle proprie  competenze,  l'unita'  sanitaria  locale
provvede in particolare: 
    a) all'educazione sanitaria; 
    b) all'igiene dell'ambiente; 
    c) alla  prevenzione  individuale  e  collettiva  delle  malattie
fisiche e psichiche; 
    d) alla protezione  sanitaria  materno-infantile,  all'assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla  procreazione  cosciente  e
responsabile; 
    e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di  istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado; 
    f) all'igiene e medicina del  lavoro,  nonche'  alla  prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
    g) alla medicina  dello  sport  e  alla  tutela  sanitaria  delle
attivita' sportive; 
    h) all'assistenza medico-generica e infermieristica,  domiciliare
e ambulatoriale; 
    i)   all'assistenza   medico-specialistica   e   infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; 
    l)  all'assistenza  ospedaliera  per  le   malattie   fisiche   e
psichiche; 
    m) alla riabilitazione; 
    n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie; 
    o) all'igiene  della  produzione,  lavorazione,  distribuzione  e
commercio degli alimenti e delle bevande; 
    p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla  ispezione  e
alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati  ad  alimentazione
umana, sugli impianti di  macellazione  e  di  trasformazione,  sugli
alimenti di origine animale, sull'alimentazione  zootecnica  e  sulle
malattie trasmissibili dagli animali  all'uomo,  sulla  riproduzione,
allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario; 
    q)  agli  accertamenti,  alle  certificazioni  ed  a  ogni  altra
prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario  nazionale,
con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla  lettera  z)
dell'articolo 6.