Art. 22.
           (Presidi e servizi multizonali di prevenzione)

  La   legge   regionale,   in  relazione  alla  ubicazione  ed  alla
consistenza  degli  impianti  industriali  ed  alle  peculiarita' dei
processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro:
    a)  individua  le  unita'  sanitarie locali in cui sono istituiti
presidi   e   servizi  multizonali  per  il  controllo  e  la  tutela
dell'igiene  ambientale  e  per  la  prevenzione  degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
    b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di
tali presidi e servizi multizonali;
    c)  prevede  le forme di coordinamento degli stessi con i servizi
di  igiene  ambientale  e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna
unita' sanitaria locale.
  I  presidi  e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono
gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati,
secondo le modalita' di cui all'articolo 18.