Art. 23. 
(Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
                     e la sicurezza del lavoro) 
 
  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31  dicembre  1979,  su
proposta del Ministro della sanita', di concerto con i  Ministri  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dell'industria,  commercio  e
artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente valore di
legge ordinaria per la istituzione  dell'istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle  dipendenze  del
Ministro della  sanita'.  Nel  suo  organo  di  amministrazione  sono
rappresentati i Ministeri del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e  foreste
ed i suoi programmi di attivita' sono approvati dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. 
  L'esercizio della delega deve uniformarsi ai  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  assicurare  la  collocazione   dell'Istituto   nel   servizio
sanitario nazionale per tutte  le  attivita'  tecnico-scientifiche  e
tutte le funzioni consultive  che  riguardano  la  prevenzione  delle
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; 
    b) prevedere le attivita' di consulenza  tecnico-scientifica  che
competono all'Istituto nei  confronti  degli  organi  centrali  dello
Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione. 
  All'Istituto sono  affidati  compiti  di  ricerca,  di  studio,  di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e
la sicurezza del  lavoro  in  stretta  connessione  con  l'evoluzione
tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature  e  dei
processi  produttivi,  nonche'  di  determinazione  dei  criteri   di
sicurezza  e  dei  relativi  metodi  di  rilevazione  ai  fini  della
omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti  e
di mezzi personali di protezione e dei prototipi. 
  L'Istituto   svolge,   nell'ambito   delle   proprie   attribuzione
istituzionali, attivita' di consulenza nelle  materie  di  competenza
dello Stato di cui all'articolo 6, lettere g), i), k), m), n),  della
presente legge, e in tutte le materie di  competenza  dello  Stato  e
collabora con le unita' sanitarie locali tramite le regioni e con  le
regioni  stesse,  su  richiesta  di  queste   ultime,   fornendo   le
informazioni e le consulenze necessarie per l'attivita'  dei  servizi
di cui agli articoli 21 e 22. 
  Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono
disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 5. 
  L'Istituto ha  facolta'  di  accedere  nei  luoghi  di  lavoro  per
compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali. L'accesso nei  luoghi  di  lavoro  e'  inoltre
consentito,  su  richiesta  delle  regioni,  per  l'espletamento  dei
compiti previsti dal precedente comma. 
  L'Istituto  organizza  la  propria  attivita'  secondo  criteri  di
programmazione. I programmi di ricerca  dell'Istituto  relativi  alla
prevenzione  delle  malattie  e  degli  infortuni  sul  lavoro   sono
predisposti  tenendo  conto  degli  obiettivi  della   programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni. 
  L'Istituto,  anche  ai  fini  dei  programmi  di   ricerca   e   di
sperimentazione,  opera  in  stretto  collegamento   con   l'Istituto
superiore di sanita' e coordina le sue  attivita'  con  il  Consiglio
nazionale delle ricerche e con il Comitato  nazionale  per  l'energia
nucleare. 
  Esso si avvale  inoltre  della  collaborazione  degli  istituti  di
ricerca delle universita' e di altre istituzioni  pubbliche.  Possono
essere chiamati a collaborare all'attuazione dei  suddetti  programmi
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto  cura
altresi' i  collegamenti  con  istituzioni  estere  che  operano  nel
medesimo settore. 
  Le qualifiche professionali del corpo  dei  tecnici  e  ricercatori
dell'Istituto e  la  sua  organizzazione  interna,  devono  mirare  a
realizzare l'obiettivo della unitarieta' della azione di  prevenzione
nei  suoi  aspetti  interdisciplinari.  L'Istituto   collabora   alla
formazione  ed  all'aggiornamento  degli  operatori  dei  servizi  di
prevenzione delle unita' sanitarie locali. 
  L'Istituto provvede altresi' ad elaborare i criteri per le norme di
prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i  servizi  di
protezione civile del Ministero dell'interno. 
  Nulla e' innovato per quanto concerne le  disposizioni  riguardanti
le attivita' connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.