Art. 29.
                      (Disciplina dei farmaci)

  La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate
secondo  criteri  coerenti  con  gli obiettivi del servizio sanitario
nazionale,  con  la  funzione sociale del farmaco e con la prevalente
finalita' pubblica della produzione.
  Con legge dello Stato sono dettate norme:
    a)  per  la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla
immissione  in  commercio  dei farmaci, per i controlli di qualita' e
per   indirizzare  la  produzione  farmaceutica  alle  finalita'  del
servizio sanitario nazionale;
    b)   per  la  revisione  programmata  delle  autorizzazioni  gia'
concesse  per le specialita' medicinali in armonia con le norme a tal
fine previste dalle direttive della Comunita' economica europea;
    c)  per  la  disciplina  dei  prezzi  dei  farmaci,  mediante una
corretta metodologia per la valutazione dei costi;
    d)  per  la  individuazione  dei  presidi  autorizzati  e  per la
definizione  delle modalita' della sperimentazione clinica precedente
l'autorizzazione alla immissione in commercio;
    e) per la brevettabilita' dei farmaci;
    f)  per  definire le caratteristiche e disciplinare la immissione
in commercio dei farmaci da banco;
    g)   per   la   regolamentazione  del  servizio  di  informazione
scientifica   sui   farmaci   e   dell'attivita'   degli  informatori
scientifici;
    h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste
dalla  farmacopea  europea  di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n.
752.