Art. 31.
        (Pubblicita' ed informazione scientifica sui farmaci)

  Al  servizio  sanitario  nazionale spettano compiti di informazione
scientifica sui farmaci e di controllo sull'attivita' di informazione
scientifica   delle   imprese   titolari  delle  autorizzazioni  alla
immissione in commercio di farmaci.
  E'  vietata  ogni  forma  di  propaganda e di pubblicita' presso il
pubblico  dei  farmaci  sottoposti all'obbligo della presentazione di
ricetta   medica  e  comunque  di  quelli  contenuti  nel  prontuario
terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.
  Sino  all'entrata  in  vigore  della  nuova disciplina generale dei
farmaci  di  cui all'articolo 29, il Ministro della sanita' determina
con  proprio  decreto  i limiti e le modalita' per la propaganda e la
pubblicita' presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati
nel  precedente  comma,  tenuto  conto  degli obiettivi di educazione
sanitaria  di  cui  al  comma successivo e delle direttive in materia
della Comunita' economica europea.
  Il   Ministro   della   sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
nazionale,  viste  le  proposte  delle  regioni,  tenuto  conto delle
direttive  comunitarie  e  valutate  le  osservazioni  e proposte che
perverranno  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dagli istituti
universitari  e  di  ricerca,  nonche'  dall'industria  farmaceutica,
predispone  un  programma  pluriennale per l'informazione scientifica
sui  farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria
e  detta  norma  per  la  regolamentazione  del  predetto  servizio e
dell'attivita' degli informatori scientifici.
  Nell'ambito  del  programma  di  cui al precedente comma, le unita'
sanitarie  locali  e  le  imprese di cui al primo comma, nel rispetto
delle  proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il
controllo del Ministero della sanita'.
  Il   programma   per  l'informazione  scientifica  deve,  altresi',
prevedere  i  limiti  e  le  modalita'  per  la  fornitura  ai medici
chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.