Art. 32. 
  (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria) 
 
  Il Ministro della sanita'  puo'  emettere  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
  La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle  funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle  farmacie
e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia'  esercitate  dagli
uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale  e  dagli
ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili,  e  disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
  Nelle medesime materie sono  emesse  dal  presidente  della  giunta
regionale o  dal  sindaco  ordinanze  di  carattere  contingibile  ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a  parte
del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
  Sono  fatte  salve  in  materia  di  ordinanze,   di   accertamenti
preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti
le attivita' di istituto delle forze armate  che,  nel  quadro  delle
suddette misure sanitarie, ricadono sotto  la  responsabilita'  delle
competenti autorita'. 
  Sono altresi'  fatti  salvi  i  poteri  degli  organi  dello  Stato
preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.