Art. 34. 
(Accertamenti e trattamenti  sanitari  volontari  e  obbligatori  per
                          malattia mentale) 
 
  La legge regionale, nell'ambito della unita' sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina
l'istituzione di servizi  a  struttura  dipartimentale  che  svolgono
funzioni preventive, curative e riabilitative  relative  alla  salute
mentale. 
  Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente  possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. 
  Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi  alle
malattie  mentali  sono  attuati  di  norma  dai  servizi  e  presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. 
  Il trattamento sanitario obbligatorio  per  malattia  mentale  puo'
prevedere che le cure  vengano  prestate  in  condizioni  di  degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non  vengano  accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni  e  le  circostanze  che
consentano  di  adottare  tempestive  ed  idonee   misure   sanitarie
extraospedaliere.  Il  provvedimento  che  dispone   il   trattamento
sanitario obbligatorio in  condizioni  di  degenza  ospedaliera  deve
essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma
dell'articolo 33 da parte di un medico della unita' sanitaria  locale
e deve essere motivato in relazione a quanto  previsto  nel  presente
comma. 
  Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato
presso gli ospedali generali, in specifici  servizi  psichiatrici  di
diagnosi e cura all'interno delle  strutture  dipartimentali  per  la
salute  mentale  comprendenti   anche   i   presidi   e   i   servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuita' terapeutica.  I
servizi ospedalieri di cui al presente comma  sono  dotati  di  posti
letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.