Art. 39. 
           (Cliniche universitarie e relative convenzioni) 
 
  Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e  della  facolta'
di medicina, per i rapporti tra regioni ed universita'  relativamente
alle attivita' del servizio  sanitario  nazionale,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai successivi commi. 
  Al fine di realizzare  un  idoneo  coordinamento  delle  rispettive
funzioni  istituzionali,  le  regioni   e   l'universita'   stipulano
convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario: 
    1) l'apporto nel settore assistenziale delle facolta' di medicina
alla realizzazione degli  obiettivi  della  programmazione  sanitaria
regionale; 
    2) l'utilizzazione da  parte  delle  facolta'  di  medicina,  per
esigenze di ricerca e di  insegnamento,  di  idonee  strutture  delle
unita' sanitarie locali e  l'apporto  di  queste  ultime  ai  compiti
didattici e di ricerca della universita'. 
  Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani  sanitari
regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11. 
  Con tali convenzioni: 
    a) saranno indicate le strutture delle unita' sanitarie locali da
utilizzare a fini didattici e di ricerca,  in  quanto  rispondano  ai
requisiti di idoneita' fissati con decreto interministeriale adottato
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita'; 
    b) al fine di assicurare il miglior funzionamento  dell'attivita'
didattica  e  di  ricerca  mediante  la  completa  utilizzazione  del
personale  docente   delle   facolta'   di   medicina   e   l'apporto
all'insegnamento  di  personale  ospedaliero  laureato  e  di   altro
personale  laureato  e  qualificato  sul  piano  didattico,   saranno
indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a  direzione
ospedaliera alle quali affidare funzioni  didattiche  integrative  di
quelle  universitarie.  Le  strutture  a  direzione  ospedaliera  cui
vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare
il numero di quelle a direzione universitaria. 
  Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente  comma
sono formulate previo parere espresso da una commissione  di  esperti
composta da tre rappresentanti della universita' e tre rappresentanti
della regione. 
  Le convenzioni devono altresi' prevedere: 
    1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura
che sono attualmente  gestiti  direttamente  dall'universita',  fermo
restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne
l'attivita' di assistenza sanitaria, nei piani sanitari  nazionali  e
regionali; 
    2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni  e  servizi  per
sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca  che  comportino  nuovi
oneri connessi all'assistenza a carico  delle  regioni  debba  essere
attuata d'intesa tra regioni ed universita'. 
  In caso di mancato accordo tra regioni  ed  universita'  in  ordine
alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di  nuove
divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la
procedura di cui all'articolo 50 della legge  12  febbraio  1968,  n.
132, sentiti il  Consiglio  sanitario  nazionale  e  la  sezione  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione. 
  Le convenzioni di cui al secondo comma vanno  attuate,  per  quanto
concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle  unita'
sanitarie  locali,  con  specifiche  convenzioni,  da  stipulare  tra
l'universita' e l'unita' sanitaria locale, che disciplineranno  sulla
base della legislazione vigente le materie indicate  nell'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. 
  Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate  sulla
base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in  vigore
della presente legge, approvati di  concerto  tra  i  Ministri  della
pubblica istruzione e della sanita', sentite le regioni, il Consiglio
sanitario nazionale e la 1ยช sezione  del  Consiglio  superiore  della
pubblica istruzione.