Art. 48. 
                (Personale a rapporto convenzionale) 
 
  L'uniformita' del trattamento economico e normativo  del  personale
sanitario  a  rapporto   convenzionale   e'   garantita   sull'intero
territorio nazionale da convenzioni,  aventi  durata  triennale,  del
tutto conformi agli accordi collettivi  nazionali  stipulati  tra  il
Governo, le regioni e l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  in
campo nazionale di ciascuna categoria. La  delegazione  del  Governo,
delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi  anzidetti  e'
costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del  lavoro  e
della previdenza sociale  e  del  tesoro;  da  cinque  rappresentanti
designati dalle regioni attraverso la commissione  interregionale  di
cui all'articolo 13 della legge  16  maggio  1970,  n.  281;  da  sei
rappresentanti designati dall'ANCI. 
  L'accordo nazionale di cui al comma precedente  e'  reso  esecutivo
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei ministri.  I  competenti  organi  locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto  decreto  i
necessari e dovuti atti deliberativi. 
  Gli accordi collettivi nazionali  di  cui  al  primo  comma  devono
prevedere: 
    1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la  medicina
generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare
il numero dei medici generici e dei pediatri  che  hanno  diritto  di
essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo  il
diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 
    2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i
medici generici, per i pediatri, per  gli  specialisti  convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 
    3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito  ai  medici  con
rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 
    4) la disciplina delle incompatibilita' e delle  limitazioni  del
rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche,  al  fine
di  favorire  la  migliore  distribuzione  del  lavoro  medico  e  la
qualificazione delle prestazioni; 
    5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico  generico
e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed  il  massimo  delle
ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare
in  rapporto   ad   altri   impegni   di   lavoro   compatibili;   la
regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in  dipendenza
del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
libera  professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati;   le
attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni  assunti
nella convenzione. Eventuali deroghe in  aumento  al  numero  massimo
degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere
autorizzate in relazione a particolari situazioni  locali  e  per  un
tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla  unita'
sanitaria locale; 
    6)  l'incompatibilita'  con  qualsiasi  forma  di  cointeressenza
diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di
cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene  al
rapporto di lavoro si applicano  le  norme  previste  dal  precedente
punto 4); 
    7) la differenziazione del trattamento economico a seconda  della
quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione  alle  funzioni
esercitate nei settori  della  prevenzione,  cura  e  riabilitazione.
Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per  i
medici generici e per i pediatri di libera  scelta,  da  un  compenso
globale annuo per  assistito;  e,  per  gli  specialisti  e  generici
ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle  ore  di  lavoro
prestato  negli  ambulatori  pubblici  e  al  tipo  e  numero   delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori  convenzionati  esterni.
Per  i  pediatri  di   libera   scelta   potranno   essere   previste
nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 
    8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati,
nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici  degli  obblighi
derivanti dalla convenzione, le  conseguenti  sanzioni,  compresa  la
risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio  della  contestazione  degli
addebiti e fissando la composizione  di  commissioni  paritetiche  di
disciplina; 
    9) le forme di incentivazione in favore dei medici  convenzionati
residenti in zone particolarmente  disagiate,  anche  allo  scopo  di
realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 
    10) le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento  obbligatorio
professionale dei medici convenzionati; 
    11) le modalita' per assicurare  la  continuita'  dell'assistenza
anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 
    12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico  di
gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione  dei
medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 
    13)  la  collaborazione  dei  medici,  per  la  parte   di   loro
competenza, alla  compilazione  di  libretti  sanitari  personali  di
rischio. 
  I criteri di cui al comma precedente,  in  quanto  applicabili,  si
estendono alle convenzioni con le  altre  categorie  non  mediche  di
operatori professionali, da stipularsi con le  modalita'  di  cui  al
primo e secondo comma del presente articolo. 
  Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si  estendono,
altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e  di
riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti  o  istituti  privati
convenzionati con la regione. 
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie  locali  con
tutte le farmacie di cui all'articolo 28. 
  E'  nullo  qualsiasi  atto,  anche  avente  carattere  integrativo,
stipulato  con  organizzazioni  professionali  o  sindacali  per   la
disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali  di  stipulare  convenzioni
con ordini religiosi per l'espletamento di servizi  nelle  rispettive
strutture. 
  E' altresi' nulla qualsiasi convenzione  con  singoli  appartenenti
alle categorie di cui al presente  articolo.  Gli  atti  adottati  in
contrasto  con  la  presente  norma  comportano  la   responsabilita'
personale degli amministratori. 
  Le  federazioni  degli  ordini   nazionali,   nonche'   i   collegi
professionali, nel  corso  delle  trattative  per  la  stipula  degli
accordi nazionali collettivi  riguardanti  le  rispettive  categorie,
partecipano in  modo  consultivo  e  limitatamente  agli  aspetti  di
carattere  deontologico  e  agli  adempimenti  che  saranno  ad  essi
affidati dalle convenzioni uniche. 
  Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai
compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche.  Sono
altresi'  tenuti  a  valutare  sotto  il   profilo   deontologico   i
comportamenti degli iscritti agli albi  professionali  che  si  siano
resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali,  indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. 
  In caso di grave inosservanza delle disposizioni di  cui  al  comma
precedente, la regione  interessata  provvede  a  farne  denuncia  al
Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla
competente  federazione  nazionale  dell'ordine.  Il  Ministro  della
sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di  un
commissario, scelto tra gli iscritti  nell'albo  professionale  della
provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale  non
ha dato corso. 
  Sino  a  quando  non  sara'  riordinato  con   legge   il   sistema
previdenziale    relativo    alle     categorie     professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente  articolo  prevedono
la determinazione della misura  dei  contributi  previdenziali  e  le
modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.