Art. 49.
              (Controlli sulle unita' sanitarie locali)

  Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato
dai  comitati  regionali  di  controllo  di cui all'articolo 56 della
legge  10  febbraio  1953, n. 62 - integrati da un esperto in materia
sanitaria  designato  dal  consiglio regionale - nelle forme previste
dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.
  Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie
locali  alla  materia  dei  controlli  sugli  atti e sugli organi dei
comuni   e  delle  province  s'intendono  automaticamente  estese  ai
controlli sulle unita' sanitarie locali.
  I  controlli  di  cui  ai commi precedenti per le regioni a statuto
speciale  e  per  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano si
esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
  I  comuni  singoli  o  associati  e le comunita' montane presentano
annualmente,  in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle
regioni,  allegata  al  bilancio  delle  unita' sanitarie locali, una
relazione   al   presidente   della   giunta  regionale  sui  livelli
assistenziali  raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel
corso dell'esercizio.
  Il  presidente  della  giunta  regionale  presenta  annualmente  al
consiglio   regionale   una  relazione  generale  sulla  gestione  ed
efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile
degli  impegni  assunti  sulla  quota  assegnata  alla  regione degli
stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve
essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e
della  previdenza  sociale,  con  allegato  un  riepilogo  dei  conti
consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.