Art. 55.
                     (Piani sanitari regionali)

  Le   regioni   provvedono  all'attuazione  del  servizio  sanitario
nazionale  in  base  a  piani  sanitari triennali, coincidenti con il
triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione
degli  squilibri  esistenti  nei  servizi  e  nelle  prestazioni  nel
territorio regionale.
  I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai
contenuti  ed  agli  indirizzi  del  piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di
sviluppo,   sono  predisposti  dalla  giunta  regionale,  secondo  la
procedura  prevista  nei  rispettivi  statuti per quanto attiene alla
consultazione   degli  enti  locali  e  delle  altre  istituzioni  ed
organizzazioni  interessate. I piani sanitari triennali delle regioni
sono  approvati  con  legge  regionale  almeno 120 giorni prima della
scadenza di ogni triennio.
  Ai   contenuti  ed  agli  indirizzi  del  piano  regionale  debbono
uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni.