Art. 56.
                  (Primi piani sanitari regionali)

  Per  il  triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono
predisposti  ed  approvati  entro  il  30  ottobre  1979 e devono fra
l'altro prevedere:
    a)  l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio
nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano
sanitario nazionale;
    b)  le modalita' per attuare, nelle unita' sanitarie locali della
regione,  l'unificazione  delle  prestazioni sanitarie secondo quanto
previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;
    c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione
delle  unita'  sanitarie  locali  nella  fase  di  avvio del servizio
sanitario nazionale.