Art. 61.
            (Costituzione delle unita' sanitarie locali)

  Le  regioni,  entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge  e  secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano
gli   ambiti   territoriali   delle   unita'   sanitarie  locali,  ne
disciplinano   con  legge  i  compiti,  la  struttura,  la  gestione,
l'organizzazione,  il  funzionamento  e  stabiliscono  i  criteri per
l'articolazione  delle  unita' sanitarie locali in distretti sanitari
di base.
  Con  provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le
norme  dei  rispettivi  statuti  le  regioni  costituiscono le unita'
sanitarie locali.
  Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente,
adottano disposizioni:
    a)  per  il  graduale  trasferimento  ai  comuni,  perche'  siano
attribuiti  alle  unita' sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e
delle  attrezzature  di  cui sono attualmente titolari gli enti o gli
uffici  di  cui,  a  norma  della presente legge, vengano a cessare i
compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
    b)  per  l'utilizzazione  presso i servizi delle unita' sanitarie
locali del personale gia' dipendente dagli enti od uffici di cui alla
precedente  lettera  a) che a norma della presente legge e' destinato
alle  unita'  sanitarie  locali,  nonche'  per  il  trasferimento del
personale  medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto
disposto  nei  provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto
dal penultimo comma, punto 4, del precedente articolo 15;
    c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente
lettera  a)  a  partire  dalla  data  di  costituzione  delle  unita'
sanitarie  locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa
consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni
e  servizi  e  di  prevedere  periodici  controlli  della  spesa e le
responsabilita' in ordine alla stessa.
  Fino  a  quando  non sara' stato emanato il provvedimento di cui al
secondo  comma  del  presente  articolo,  la  tutela  sanitaria delle
attivita'  sportive,  nelle  regioni  che non abbiano emanato proprie
norme  in materia, continuera' ad essere assicurata, con l'osservanza
dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
e  delle  normative  stabilite  dalle  singole  federazioni  sportive
riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.