Art. 62.
(Riordinamento delle  norme in materia di profilassi internazionale e
                 di malattie infettive e diffusive)

  Il  Governo,  entro  due anni dall'entrata in vigore della presente
legge,  su  proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
di  Stato,  e' autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente  legge,  a  modificare,  integrare,  coordinare e riunire in
testo   unico  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  profilassi
internazionale,   ivi   compresa  la  zooprofilassi,  e  di  malattie
infettive  e  diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e
le   altre  norme  specifiche,  tenendo  conto  dei  principi,  delle
disposizioni  e  delle competenze previsti dalla presente legge. Sino
all'emanazione  del predetto testo unico, si applicano, in quanto non
in  contrasto  con le disposizioni della presente legge, le norme del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto 27
luglio  1934,  n.  1265,  e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' le altre disposizioni vigenti in materia.