Art. 63.
                    (Assicurazione obbligatoria)

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie
e' obbligatoria per tutti i cittadini.
  I  cittadini  che,  secondo  le  leggi  vigenti,  non  sono  tenuti
all'iscrizione  ad  un  istituto mutualistico di natura pubblica sono
assicurati  presso  il  servizio sanitario nazionale nel limite delle
prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
  A  partire  dalla  data di cui al primo comma i cittadini di cui al
comma  precedente  soggetti  all'obbligo  della  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente, anche per
i  familiari  che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente
comma,   un  contributo  per  l'assistenza  di  malattia  secondo  le
modalita' di cui ai commi seguenti.
  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da emanarsi entro il 30
ottobre  di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita nel piano nazionale la
quota  annuale  da  porre  a  carico  degli  interessati  per  l'anno
successivo.  Detta  quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni
previste  nel  costo  medio  pro  capite  dell'anno precedente per le
prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.
  Gli  interessati  verseranno  la  quota  di cui al precedente comma
mediante  accreditamento  in  conto  corrente  postale intestato alla
sezione  di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito
capitolo  da  istituirsi  nello  stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
  Con  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle  finanze,  saranno  stabilite  le modalita' di accertamento dei
soggetti  tenuti  al  pagamento, in collegamento con la dichiarazione
dei redditi, nonche' i tempi ed i controlli relativi ai versamenti di
cui al precedente comma.
  Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si
applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.