Art. 65. 
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali,  di  beni
gia' di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie
                             soppressi) 
 
  In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo  comma
dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le
regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro di  concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze,
i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente
ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse  mutue  e  gestioni
soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei  comuni  competenti  per
territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. 
  Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo  di  destinazione
dei  beni  di  cui  al  precedente  comma,   il   reimpiego   ed   il
reinvestimento  dei  capitali  ricavati  dalla  loro  alienazione   o
trasformazione in opere di  realizzazione  e  di  ammodernamento  dei
presidi sanitari, nonche' la tutela dei beni culturali  eventualmente
ad essi connessi. 
  Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i
commissari liquidatori di cui alla citata legge 29  giugno  1977,  n.
349, che provvedono altresi' al trasferimento  di  tutti  i  rapporti
giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria  attribuite
alle unita' sanitarie locali 
  I rimanenti beni, ivi comprese le  sedi  in  Roma  delle  Direzioni
generali degli enti soppressi,  sono  realizzati  dalla  gestione  di
liquidazione ai sensi dell'articolo  77  ad  eccezione  dell'immobile
sede  della  Direzione  generale  dell'INAM  che  e'  attribuito   al
patrimonio dello Stato.