Art. 70.
(Scorporo dei servizi  sanitari  della Croce Rossa italiana - CRI - e
                  riordinamento dell'Associazione)

  Con  effetto  dal  1  gennaio  1980, con decreto del Ministro della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai
comuni  competenti  per  territorio  per essere destinati alle unita'
sanitarie  locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione
della  Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue
originarie  finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai
predetti   servizi   ed   il   personale   ad  essi  adibito,  previa
individuazione del relativo contingente.
  Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
  Il  Governo,  entro  un  anno dall'entrata in vigore della presente
legge,  e'  delegato  ad  emanare,  su  proposta  del  Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti
aventi   valore   di  legge  ordinaria  per  il  riordinamento  della
Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
    1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata
in   conformita'  del  principio  volontaristico  della  Associazione
stessa;
    2)  i  compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in
relazione  alle  finalita'  statutarie  ed  agli adempimenti commessi
dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi
della  Croce  rossa  internazionale  alle  societa'  di  Croce  rossa
nazionali;
    3)  le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta'
del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
    4)  le cariche dovranno essere gratuite e dovra' esserne prevista
l'elettivita'  da  parte  dei soci qualificati per attive prestazioni
volontarie nell'ambito dell'Associazione.