Art. 71.
            (Compiti delle Associazioni di volontariato)

  I  compiti  di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato  13  novembre 1947, n. 1256, possono essere
svolti  anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente
articolo  45,  in  base  a  convenzioni  da  stipularsi con le unita'
sanitarie  locali interessate per quanto riguarda le competenze delle
medesime.