Art. 74.
                 (Indennita' economiche temporanee)

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della
legge  di  riforma  del  sistema  previdenziale,  l'erogazione  delle
prestazioni  economiche  per malattia e per maternita' previste dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  gia'  erogate  dagli enti, casse,
servizi  e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi
della  legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni
del  decreto-legge  8 luglio 1974, n. 264, e' attribuita all'Istituto
nazionale   della  previdenza  sociale  (INPS)  che  terra'  apposita
gestione.  A  partire dalla stessa data la quota parte dei contributi
di  legge  relativi  a  tali  prestazioni  e' devoluta all'INPS ed e'
stabilita  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto col Ministro del tesoro.
  Resta  ferma  presso  l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)  la  gestione  dell'assicurazione  contro  la tubercolosi, con
compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche.
  Entro  la  data  di  cui  al  primo  comma con legge dello Stato si
provvede  a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche
per maternita', malattia ed infortunio.