Art. 8. 
                   (Consiglio sanitario nazionale) 
 
  E' istituito il  Consiglio  sanitario  nazionale  con  funzioni  di
consulenza  e  di  proposta  nei  confronti  del   Governo   per   la
determinazione  delle  linee  generali   della   politica   sanitaria
nazionale e per l'elaborazione e la attuazione  del  piano  sanitario
nazionale. 
  Il Consiglio e' sentito obbligatoriamente in  ordine  ai  programmi
globali  di  prevenzione  anche  primaria,  alla  determinazione  dei
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al
secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli  stanziamenti
di cui all'articolo 51, nonche' alle fasi di attuazione del  servizio
sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale
sanitario necessario alle esigenze del servizio sanitario nazionale. 
  Esso predispone una relazione annuale  sullo  stato  sanitario  del
paese, sulla quale il Ministro della sanita' riferisce al  Parlamento
entro il 31 marzo di ogni anno. 
  Il  Consiglio  sanitario  nazionale,  nominato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della  sanita',
per la durata di un quinquennio, e'  presieduto  dal  Ministro  della
sanita' ed e' composto: 
    a) da un  rappresentante  per  ciascuna  regione  e,  per  quanto
concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un  rappresentante  della
provincia di  Trento  e  da  un  rappresentante  della  provincia  di
Bolzano; 
    b) da tre rappresentanti del Ministero  della  sanita'  e  da  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  seguenti  Ministeri:   lavoro   e
previdenza sociale; pubblica  istruzione;  interno;  difesa;  tesoro;
bilancio  e  programmazione   economica;   agricoltura   e   foreste;
industria,  commercio  e  artigianato;  marina  mercantile;   da   un
rappresentante designato dal  Ministro  per  il  coordinamento  delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; 
    c)  dal  direttore  dell'Istituto  superiore  di   sanita',   dal
direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
del lavoro,  da  un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal  CNEL,
tenendo  presenti  i  criteri  di  rappresentativita'  e   competenze
funzionali al servizio sanitario nazionale. 
  Per ogni membro effettivo  deve  essere  nominato,  con  le  stesse
modalita' sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di
assenza o impedimento del titolare. 
  Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente. 
  L'articolazione in sezioni, le  modalita'  di  funzionamento  e  le
funzioni  di  segreteria  del   Consiglio   sono   disciplinate   con
regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentito il  Consiglio
stesso.