(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 100)
                              Art. 100. 
Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i  congiunti
       dei militari o dei civili decaduti per causa di guerra 
 
  La domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti  dei
militari o dei civili deceduti o dispersi a  causa  di  guerra,  deve
essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione  dell'atto  di
morte nei registri di stato civile o, qualora si tratti di  dispersi,
dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune
dell'ultimo  domicilio  o,  se  anteriore,  dalla  data  in  cui   la
partecipazione di irreperibilita' e' stata notificata al richiedente. 
  Se la domanda e' prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui
al precedente comma, la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
successivo a quello di presentazione della domanda stessa. 
  Nei casi in cui il diritto a trattamento  pensionistico  di  guerra
sia subordinato al  requisito  delle  condizioni  economiche  di  cui
all'art. 70 o  allo  stato  di  inabilita'  dei  richiedenti  e  tali
condizioni si verifichino dopo la morte del  militare  o  del  civile
ovvero  successivamente  alla  data  da  cui  dovrebbe  decorrere  il
trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale
decorre dal primo giorno dell'anno successivo  a  quello  in  cui  le
condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso  di  inabilita'
presunta per eta', dalla data di compimento del 65° anno. 
  Quando le altre condizioni generali richieste  dal  presente  testo
unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al
primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere  dalla
data in cui si sono verificate dette condizioni. 
  Se la domanda e' prodotta entro un anno dalla  data  in  cui  hanno
inizio i termini previsti dal  terzo  e  quarto  comma  del  presente
articolo, il trattamento pensionistico decorre da tale data;  ove  la
domanda sia  prodotta  oltre  l'anno,  il  trattamento  pensionistico
decorre  dal  primo  giorno  del  mese   successivo   a   quello   di
presentazione della domanda stessa. 
  In ogni caso, le  lesioni,  ferite  o  infermita'  dalle  quali  e'
derivata la morte del militare o  del  civile,  devono  essere  state
constatate dalle competenti autorita' militari o civili entro  cinque
anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla  guerra
oppure dagli eventi  bellici  indicati  negli  articoli  8  e  9  del
presente testo unico. Qualora il decesso sia causato da parkinsonismo
conseguente ad una infermita' contratta  nelle  circostanze  indicato
nel penultimo comma del precedente art. 99,  il  termine  di  cui  al
presente comma e' di anni dieci. 
  Per i minori e dementi i termini di cui al  presente  articolo,  ad
eccezione di quelli  previsti  dal  sesto  comma,  rimangono  sospesi
finche' duri l'incapacita' di agire.