Art. 103. Funzionamento del comitato di liquidazione Il comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in sezioni. Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario o sono costituite in modo che vi fossa intervenire almeno une dei membri nominati su proposta delle associazioni di cui al precedente art. 102. Le sezioni sono presiedute dal presidente o dal vice presidenti. Il presidente del comitato puo', tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere le singole sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati in servizio o' a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati. E' in facolta' del Ministro del tesoro di interpellare il comitato su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra. Il presidente puo' convocare il comitato in adunanza generale per deliberare su questioni di massima di particolare importanza, per esprimere pareri richiesti dal Ministro del tesoro a termini del comma precedente, nonche' quando vi sia contrasto di orientamenti tra le varie sezioni. Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualita' di segretario, un funzionario nominalo con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del comitato. Spetta al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione.