(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 103)
                              Art. 103. 
             Funzionamento del comitato di liquidazione 
 
  Il comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in
sezioni. 
  Le sezioni decidono con l'intervento di un numero  di  votanti  non
inferiore a cinque, di cui almeno  due  magistrati  della  Corte  dei
conti ed un  sanitario  o  sono  costituite  in  modo  che  vi  fossa
intervenire  almeno  une  dei  membri  nominati  su  proposta   delle
associazioni di cui al precedente art. 102. 
  Le sezioni sono presiedute dal presidente o dal vice presidenti. Il
presidente del comitato puo', tuttavia, in relazione alle esigenze di
servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere  le  singole
sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati in servizio
o' a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o
equiparati. 
  E' in facolta' del Ministro del tesoro di interpellare il  comitato
su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni
di guerra. 
  Il presidente puo' convocare il comitato in adunanza  generale  per
deliberare su questioni di massima  di  particolare  importanza,  per
esprimere pareri richiesti dal Ministro  del  tesoro  a  termini  del
comma precedente, nonche' quando vi sia contrasto di orientamenti tra
le varie sezioni. 
  Alle  adunanze  di  ciascuna  sezione  assiste,  in   qualita'   di
segretario, un funzionario nominalo  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, su proposta del presidente del comitato. 
  Spetta al Ministro del tesoro di provvedere, con  proprio  decreto,
all'approvazione  delle  norme  relative  al  funzionamento  ed  alla
procedura del comitato di liquidazione.