(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 107)
                              Art. 107. 
          Funzionamento della commissione medica superiore 
 
  La   commissione   medica   superiore   puo'    funzionare    anche
suddividendosi   in   sottocommissioni,   presiedute   ciascuna   dal
presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu'  anziano,  e
decide con l'intervento di non meno di cinque membri. 
  Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto  tra
quelli  designati  dall'Associazione  nazionale  alla  cui  categoria
appartiene il visitando ed  uno  almeno  che  sia  specialista  nella
materia riguardante l'invalidita' in esame. 
  Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga
opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di
cui all'art. 105, esprime  il  suo  parere  dopo  la  visita  diretta
dell'interessato. La  commissione,  qualora  non  possa  procedere  a
visita diretta, puo' delegare per la visita uno  dei  suoi  membri  o
un'autorita' sanitaria locale. 
  La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne  sia  richiesta
dal Ministro del tesoro. 
  Nel caso in cui gli accertamenti  sanitari  riguardino  persone  di
sesso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far
parte, ove  la  natura  dell'infermita'  lo  richieda,  un  sanitario
specialista in ginecologia.