(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 131)
                              Art. 131. 
  Cumulabilita' detta pensione di guerra con la pensione di riforma 
 
  La pensione di guerra e' cumulabile con la pensione di  riforma  di
cui all'art. 96 del  testo  unico  approvato  con  regio  decreto  21
febbraio 1895, n. 70, liquidata con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del testo unico  delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.