(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 22)
                              Art. 22. 
      Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria 
 
  Gli invalidi provvisti di pensione o di  assegno  di  1°  categoria
hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione,  un
aumento annuo: 
    a) di L. 144.000 per il coniuge convivente; 
    b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finche' minorenni. 
  L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta  anche
per i figli  che  abbiano  superato  la  minore  eta'  purche'  siano
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e  risultino  conviventi
con l'invalido. 
  Nel caso  di  inabilita'  temporanea  l'aumento  e'  accordato  nei
termini e con le modalita' stabilite dai primi tre commi dell'art. 12
del presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e'
da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di eta'. 
  L'aumento di integrazione di cui alla lettera b)  del  primo  comma
compete anche per  i  figli  maggiorenni  qualora  siano  iscritti  a
universita' o a istituti superiori equiparati, per  tutta  la  durata
del corso legale degli studi, ma non  oltre  il  26°  anno  di  eta',
sempreche' risultino conviventi con l'invalido. 
  Si prescinde dalla condizione della convivenza  quando  questa  sia
interrotta per motivi di forza  maggiore  quale  l'adempimento  degli
obblighi di servizio, le  esigenze  di  studio  o  l'internamento  in
luoghi di cura o in altri istituti. 
  Agli effetti  del  presente  articolo,  sono  parificati  ai  figli
legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio. 
  L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati  con
provvedimento  del  giudice  competente,   per   i   figli   naturali
riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e  per
gli affiliati, purche' la domanda di adozione o di  affiliazione  sia
stata presentata prima del compimento del 60° anno di eta'  da  parte
dell'invalido, ovvero anteriormente  alla  data  dell'evento  che  ne
cagiono' l'invalidita'. 
  L'aumento di integrazione di cui al  primo  comma  e'  liquidato  £
decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se  la  domanda  e'
prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta  data,  l'aumento
di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda stessa. 
  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla  donna
provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria. 
  I titolari di piu'  pensioni  di  guerra  possono  conseguire,  per
ciascun figlio, un  solo  aumento  di  integrazione.  Se  entrambi  i
genitori siano titolari di pensione o assegno di 1ª categoria  con  o
senza assegno di superinvalidita', l'aumento di integrazione, di  cui
alla lettera b) del primo comma, e' concesso ad uno solo di essi. 
  Qualora l'invalido fruisca gia' del trattamento pensionistico, alla
liquidazione  degli  aumenti  di  integrazione  di  cui  al  presente
articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. 
  Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di  cui  al
presente articolo sorga posteriormente alla data  di  decorrenza  del
trattamento pensionistico, la liquidazione degli  aumenti  stessi  ha
effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza  della  rata
di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il  diritto
a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del  diritto
agli  aumenti  di  integrazione  di  cui  al  presente  articolo,  la
soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento,
dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si e'
verificato l'evento che ne ha determinato  la  cessazione.  Per  ogni
altro  effetto  rimane  ferma  la  decorrenza  e  la  cessazione  del
beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di  liquidazione  in
relazione a quelle in cui e' sorto o cessato il diritto a  norma  del
presente articolo.