Art. 35. Facolta' di opzione fra trattamento pensionistico e indennita' dovute da Stati esteri Nei casi di invalidita' o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri o in formazioni militari impiegate per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui all'art. 30 e al successivo art. 36, fra il trattamento stesso e l'indennita' che possa loro spettare a carico dell'O.N.U. o dei Governi di detti territori. L'opzione per il trattamento pensionistico di guerra implica rinuncia all'indennita'. In tal caso le somme pagate dall'O.N.U. o dai Governi esteri sono devolute all'erario. Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti, che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte o per conto di Governi esteri o istituti assi curativi esteri purche' non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore degli interessati.