(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 35)
                              Art. 35. 
Facolta' di opzione fra trattamento pensionistico e indennita' dovute
                           da Stati esteri 
 
  Nei casi di invalidita' o di  morte  dei  militari  per  eventi  di
servizio prestato  in  territori  esteri  o  in  formazioni  militari
impiegate per conto  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  gli
aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno  facolta'
di optare, con le norme di cui all'art. 30 e al successivo  art.  36,
fra il trattamento stesso e l'indennita' che possa  loro  spettare  a
carico dell'O.N.U. o dei Governi di detti territori. 
  L'opzione  per  il  trattamento  pensionistico  di  guerra  implica
rinuncia all'indennita'. In tal caso le somme  pagate  dall'O.N.U.  o
dai Governi esteri sono devolute all'erario. 
  Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte
o invalidita' di  cittadini  italiani,  in  dipendenza  di  fatti  di
guerra,  ovunque  avvenuti,  che  diano  luogo  a   liquidazione   di
indennita' da parte o per conto di Governi  esteri  o  istituti  assi
curativi  esteri  purche'  non  derivanti  da  atti   di   previdenza
facoltativi esistenti a favore degli interessati.