(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 39)
                              Art. 39. 
    Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani 
 
  Alla vedova, alla vedova assimilata ed agli orfani di militari o di
civili deceduti a causa di guerra nonche' alla  vedova,  alla  vedova
assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino
nelle condizioni economiche previste dall'art. 70,  e'  liquidato,  a
domanda, in  aggiunta  alla  pensione  di  guerra  indiretta  di  cui
all'annessa tabella G, un assegno di maggiorazione nella misura di L. 
474.000 annue. 
  Qualora la vedova e  gli  orfani  fruiscano  gia'  del  trattamento
pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo e' liquidato, in
presenza  dei  prescritti  requisiti,  dalle   competenti   direzioni
provinciali del tesoro. 
  L'assegno di maggiorazione puo' essere in ogni tempo  revocato  con
provvedimento del competente direttore  provinciale  del  tesoro,  da
notificarsi agli  interessati,  quando  vengano  meno  le  condizioni
economiche che ne hanno determinato il conferimento. 
  I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo
di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro
tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia  ai  fini
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno
del  requisito  delle  condizioni  economiche  richiesto  per  fruire
dell'assegno stesso. 
  Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro  il  predetto
termine di tre mesi, la  soppressione  dell'assegno  ha  effetto  dal
primo giorno del mese successivo a quello  di  scadenza  del  termine
stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno
dell'anno successivo a quello in cui si sono  superati  i  limiti  di
reddito. 
  I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo  assegno  di
maggiorazione.