Art. 43. Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta alla pensione di guerra spettante, e' liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 144.000 per ciascun orfano finche' minorenne. L'aumento di cui al comma precedente spetta anche per gli orfani che abbiano superato la minore eta' purche', in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70. Nel caso di inabilita' temporanea l'aumento e' accordato nei termini e con le modalita' dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del 650 anno di eta'. L'aumento di integrazione compete, altresi', per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. L'aumento di integrazione e' liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda e' prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 22.