(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 43)
                              Art. 43. 
Integrazione della pensione della vedova in caso  di  coesistenza  di
                                prole 
 
  In caso di coesistenza di prole,  alla  vedova,  in  aggiunta  alla
pensione di guerra spettante, e' liquidato, a domanda, un aumento  di
integrazione  di  annue  L.  144.000  per  ciascun   orfano   finche'
minorenne. 
  L'aumento di cui al comma precedente spetta anche  per  gli  orfani
che abbiano superato la minore eta' purche', in sede di  accertamenti
sanitari, siano riconosciuti comunque inabili  a  qualsiasi  proficuo
lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70. 
  Nel caso  di  inabilita'  temporanea  l'aumento  e'  accordato  nei
termini e con le modalita' dei  primi  tre  commi  dell'art.  12  del
presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e'  da
considerarsi presunta al compimento del 650 anno di eta'. 
  L'aumento di integrazione compete,  altresi',  per  ciascuno  degli
orfani maggiorenni iscritti ad universita' o  ad  istituti  superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma  non
oltre il 26° anno di eta'. 
  Qualora la  vedova  fruisca  gia'  del  trattamento  pensionistico,
l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a
domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. 
  L'aumento di integrazione  e'  liquidato  a  decorrere  dalla  data
dell'insorgenza del diritto. Se  la  domanda  e'  prodotta  oltre  il
termine di un anno dalla predetta  data,  l'aumento  di  integrazione
decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   della
presentazione della domanda stessa. 
  Ai  fini  del  pagamento  e  della   cessazione   dell'aumento   di
integrazione  di  cui  al  presente   articolo,   si   applicano   le
disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 22.