(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 52)
                              Art. 52. 
Integrazione della pensione di cui alla tabella N per coesistenza  di
                                prole 
 
  In caso di coesistenza  di  prole,  alla  vedova,  in  aggiunta  al
trattamento economico di cui al precedente art. 51,  e'  liquidato  a
domanda, un aumento di integrazione di annue L.  72.000  per  ciascun
orfano finche' minorenne. 
  L'aumento di integrazione di cui al comma precedente  spetta  anche
per i figli che abbiano superato la minore eta' purche', in  sede  di
accertamenti  sanitari,  siano  riconosciuti   comunque   inabili   a
qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di
cui all'art. 70. 
  Nei casi  di  inabilita'  temporanea  l'aumento  e'  accordato  nei
termini e con le modalita' dei  primi  tre  commi  dell'art.  12  del
presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e'  da
considerarsi presunta al raggiungimento del 65° anno di eta'. 
  L'aumento di integrazione compete,  altresi',  per  ciascuno  degli
orfani maggiorenni iscritti ad universita' o  ad  istituti  superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi  ma  non
oltre il 26° anno di eta'. 
  L'aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche
quando, in mancanza della vedova, titolari  del  trattamento  di  cui
alla tabella  N  siano  gli  orfani  di  cui  al  secondo  comma  del
precedente art. 51. Per il calcolo dell'aumento  di  integrazione  il
primo orfano non viene computato. 
  L'aumento di integrazione  e'  liquidato  a  decorrere  dalla  data
dell'insorgenza del diritto. Se  la  domanda  e'  prodotta  oltre  il
termine di un anno dalla predetta  data,  l'aumento  di  integrazione
decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   della
presentazione della domanda stessa. 
  Qualora la vedova fruisca gia' del  trattamento  economico  di  cui
alla annessa  tabella  N,  l'aumento  di  integrazione  previsto  dal
presente articolo e' liquidate, a domanda, dalle competenti direzioni
provinciali del tesoro. 
  Ai  fini  del  pagamento  e  della   cessazione   dell'aumento   di
integrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma dell'art. 22.