Art. 52. Integrazione della pensione di cui alla tabella N per coesistenza di prole In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 51, e' liquidato a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 72.000 per ciascun orfano finche' minorenne. L'aumento di integrazione di cui al comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore eta' purche', in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70. Nei casi di inabilita' temporanea l'aumento e' accordato nei termini e con le modalita' dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al raggiungimento del 65° anno di eta'. L'aumento di integrazione compete, altresi', per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di eta'. L'aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche quando, in mancanza della vedova, titolari del trattamento di cui alla tabella N siano gli orfani di cui al secondo comma del precedente art. 51. Per il calcolo dell'aumento di integrazione il primo orfano non viene computato. L'aumento di integrazione e' liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda e' prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento economico di cui alla annessa tabella N, l'aumento di integrazione previsto dal presente articolo e' liquidate, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22.