(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 7)
                               Art. 7. 
Esclusione per dolo o colpa grave ovvero  per  cause  naturali  della
 dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati 
 
  Non  spetta  pensione,  assegno  o  indennita'  nei  casi  in   cui
l'invalidita' o la morte siano state causate da dolo  o  colpa  grave
del  militare  oppure  quando  derivino  da  fatti  che  non  abbiano
relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. 
  Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla  guerra
le infermita', dovute ai comuni fattori etiologici, che si  sarebbero
ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse
trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione  del  presente  comma,
l'ufficio che respinge la  domanda  deve  fornire  la  prova  che  il
servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel  decorso
delle invalidita', alcuna nociva influenza.