(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 70)
                              Art. 70. 
Condizioni economiche per il conferimento  dei  trattamenti  e  degli
                        assegni pensionistici 
 
  In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti  od  assegni
pensionistici  sia  subordinato  dal  presente   testo   unico   alle
condizioni economiche del richiedente, i trattamenti  e  gli  assegni
medesimi sono liquidati quando il  richiedente  stesso,  in  presenza
degli  altri  requisiti  richiesti,  sia   in   possesso,   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un  reddito  annuo
complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui  all'art.  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  e
successive  modificazioni,  per  un  ammontare  non  superiore  a  L.
2.400.000. 
  Il Ministro del tesoro puo', con proprio decreto, variare il limite
di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni
che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle
persone fisiche. 
  Per i residenti  all'estero  il  diritto  ai  trattamenti  ed  agli
assegni pensionistici di cui  al  primo  comma  e'  subordinato  alla
sussistenza di condizioni economiche equivalenti  a  quelle  previste
dal  comma  stesso  da  accertarsi,  ove  occorra,   anche   mediante
attestazione della competente autorita' consolare.