(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 87)
                              Art. 87. 
Equiparazione dei figli degli invalidi di 1ª categoria agli orfani di
                               guerra 
 
  I figli degli invalidi di 1ª categoria,  con  o  senza  assegno  di
superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche  se  lo
stato  di  figlio  sia  stato  conseguito  posteriormente  all'evento
invalidante.