(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 89)
                              Art. 89. 
                    Esonero dal servizio militare 
 
  L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio  della  vedova  di
guerra sono esonerati dal servizio militare. 
  Lo stesso beneficio compete all'unico figlio  maschio  o  al  primo
figlio maschio dell'invalido di  guerra  di  1ª  categoria  e  di  2ª
categoria.