(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 90)
                              Art. 90. 
Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi 
assimilati dei benefici previsti per i titolari di pensione di guerra
                              indiretta 
 
  I trattamenti liquidati, a titolo di assegno alimentare,  a  favore
dei genitori, collaterali ed assimilati a termini del presente  testo
unico si  considerano  pensione  di  guerra  ai  fini  assistenziali,
previdenziali e per il conseguimento di ogni altra beneficio che,  ai
sensi di legge, spetti ai titolari di pensione di guerra indiretta.