Art. 90. Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei benefici previsti per i titolari di pensione di guerra indiretta I trattamenti liquidati, a titolo di assegno alimentare, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati a termini del presente testo unico si considerano pensione di guerra ai fini assistenziali, previdenziali e per il conseguimento di ogni altra beneficio che, ai sensi di legge, spetti ai titolari di pensione di guerra indiretta.