(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 91)
                              Art. 91. 
Devoluzione e liquidazione alla vedova, all'assimilata a vedove e 
agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valor  militare
                         per fatti di guerra 
 
  L'assegno  straordinario  annesso  alle  medaglie  d'oro  al  valor
militare di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1963,  n.  358,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e'  devoluto  nell'identica
misura prevista dall'articolo stesso alle vedove, alle  assimilate  a
vedove ed agli orfani. 
  Alla vedova, alla assimilata a vedova ed agli orfani  dei  decorati
di medaglia  d'oro  al  valor  militare  conferita  alla  memoria  e'
attribuito l'assegno straordinario nella misura  prevista  dal  comma
precedente. 
  Gli assegni di cui ai precedenti commi sostituiscono per i soggetti
contemplati nei commi stessi quelli previsti  dalle  leggi  31  marzo
1966, n. 172; 1 marzo 1968, n. 190; 7 aprile 1968, n. 459. 
  Gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo  al  valore
per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di  cui
agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n.  212,  e  successive
modificazioni, si devolvono a favore della vedova, dell'assimilata  a
vedova e degli orfani nella misura prevista dalla  legge  30  ottobre
1969, n. 831. 
  Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di  cui  ai
precedenti commi, si applicano le norme previste  dal  titolo  V  del
presente testo unico, a prescindere dal  requisito  delle  condizioni
economiche nei casi  in  cui  tale  requisito  e'  richiesto  per  il
conferimento dei trattamenti pensionistici di cui al titolo stesso. 
  Alla liquidazione degli  assegni,  di  cui  al  presente  articolo,
provvedono, su  domanda,  le  competenti  Direzioni  provinciali  del
tesoro.