Art. 93. Termini di decorrenza della liquidazione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito Gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra di cui al presente titolo sono liquidati a favore dei congiunti aventi diritto, su presentazione di apposita domanda, a decorrere dalla data di morte dell'insignito ovvero dalla data del fatto d'armi nel caso in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso posteriormente al decesso del decorato. I congiunti dei decorati che presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione della irreperibilita' e' stata notificata al richiedente, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nei casi in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso successivamente alla trascrizione dell'atto di morte o alla partecipazione di irreperibilita' il termine di un anno di cui al precedente comma decorre dalla data della notificazione del provvedimento di conferimento. Per i minori e i dementi il termine di cui ai precedenti commi rimane sospeso finche' duri la incapacita' di agire. Qualora si tratti di croci di guerra al valor militare, la liquidazione dei relativi assegni non puo' in alcun caso avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.