(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 93)
                              Art. 93. 
Termini di decorrenza della liquidazione dell'assegno annesso alle 
decorazioni al valor militare  per  fatti  di  guerra  a  favore  dei
                      congiunti dell'insignito 
 
  Gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di
guerra di  cui  al  presente  titolo  sono  liquidati  a  favore  dei
congiunti aventi diritto, su presentazione  di  apposita  domanda,  a
decorrere dalla data di morte dell'insignito ovvero  dalla  data  del
fatto d'armi nel caso in cui il provvedimento di  conferimento  della
decorazione venga emesso posteriormente al decesso del decorato. 
  I congiunti dei decorati che presentino la  domanda  dopo  un  anno
dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato  nei  registri  di
stato civile, o, qualora si tratti di dispersi, dalla  partecipazione
della  dichiarazione  di  irreperibilita'   al   Comune   dell'ultimo
domicilio, o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione della
irreperibilita' e' stata notificata  al  richiedente,  conseguono  il
beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo  a  quello
di presentazione della domanda. 
  Nei casi in cui il provvedimento di conferimento della  decorazione
venga emesso successivamente alla trascrizione dell'atto di  morte  o
alla partecipazione di irreperibilita' il termine di un anno  di  cui
al precedente  comma  decorre  dalla  data  della  notificazione  del
provvedimento di conferimento. 
  Per i minori e i dementi il termine  di  cui  ai  precedenti  commi
rimane sospeso finche' duri la incapacita' di agire. 
  Qualora si  tratti  di  croci  di  guerra  al  valor  militare,  la
liquidazione dei relativi  assegni  non  puo'  in  alcun  caso  avere
decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.