(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 97)
                              Art. 97. 
               Inizio del procedimento di liquidazione 
 
  Il  procedimento  per  la  liquidazione   si   inizia   a   domanda
dell'interessato o d'ufficio. 
  All'atto della liquidazione della pensione, sono liquidati anche  i
benefici accessori ove dai documenti acquisiti per il  riconoscimento
del diritto a pensione risulti che l'interessato sia in possesso  dei
requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi. 
  Le domande tendenti al riconoscimento  di  diritti  in  materia  di
pensioni di guerra e di assegni annessi  alle  decorazioni  al  valor
militare per fatti di guerra, devono essere presentate  al  Ministero
del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra,  ovvero  alla
competente Direzione provinciale del  tesoro,  nei  casi  in  cui  il
compito di provvedere spetti, a termini del presente testo  unico,  a
quest'ultima. 
  Le domande di cui al precedente comma, possono anche essere spedite
a mezzo di lettera  raccomandata  e  si  considerano  presentate  nel
giorno in cui sono  consegnate  all'ufficio  postale.  In  tal  caso,
dell'avvenuta consegna fa  fede  il  bollo  dell'ufficio  postale  e,
qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 
  Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni  e  tutti  gli
atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni  e  degli
assegni previsti dal presente testo unico  nonche'  il  pagamento  di
detti trattamenti sano esenti da qualsiasi tassa, imposta o diritto a
favore di chiunque.