(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 98)
                              Art. 98. 
    Liquidazione d'ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi 
 
  Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio  quando  la
ferita,  lesione  o  infermita'  riportata  dal  militare  sia  stata
riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio  dalle   competenti
autorita' amministrative e sanitarie. 
  In tal caso, se il  militare,  al  termine  dell'eventuale  degenza
ospedaliera o della licenza di convalescenza, e' giudicato inidoneo a
qualsiasi  servizio  perche'  affetto  da  menomazioni  che  lasciano
presumere diritto a  pensione  o  assegno  di  guerra,  l'ospedale  o
l'istituto  che  effettua  la  visita  di  controllo  deve  rimettere
d'ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica
per  le  pensioni  di   guerra   per   gli   accertamenti   sanitari.
Contemporaneamente il militare e'  inviato  in  licenza  speciale  in
attesa del trattamento di pensione.