Art. 98. Liquidazione d'ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, lesione o infermita' riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorita' amministrative e sanitarie. In tal caso, se il militare, al termine dell'eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza, e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione o assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere d'ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.