La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare: a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976; b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.