Art. 17. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli articoli 10 e 11 nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi e' una societa', residente di uno Stato contraente, che detiene piu' del 25 per cento del capitale della societa', residente nell'altro Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima esercita la propria attivita' prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando, direttamente o indirettamente, artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti e sportivi.