Art. 23. 1. Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, puo' fruire di uno sgravio delle imposte dell'altro Stato contraente riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, in conformita' delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto se: a) i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti del primo Stato, non ammontano a piu' del sestuplo del totale ottenuto addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal bilancio; b) i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un tasso non eccedente quello normale; si considera tasso normale: (1) per l'Italia, il tasso legale d'interesse aumentato di tre punti; (2) per la Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato di due punti; c) il 50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, e' impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori, canoni, spese di sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti di beni di ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di persone non residenti del primo Stato; d) le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi; e) la societa' distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente. Restano riservati i provvedimenti piu' ampi che sono stati o saranno presi da uno Stato contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta riscossa alla fonte dall'altro Stato contraente. 2. Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, puo' pretendere, anche se soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo I, uno sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sugli interessi o canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, solo se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede, gli interessi e i canoni sono assoggettati all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale per la difesa nazionale. Una fondazione di famiglia residente della Svizzera non puo' pretendere lo sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sui dividendi, gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi traggono o devono trarre profitto, per piu' di un terzo, persone non residenti della Svizzera. 3. La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorita' competenti dello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario dei redditi di cui si tratta. Se le autorita' competenti dell'altro Stato contraente da dove provengono i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni date dal loro beneficiario nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestate dalle autorita' competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorita' competenti del primo Stato; queste autorita' procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato alle autorita' competenti dell'altro Stato. Persistendo le divergenze d'opinioni tra le autorita' competenti dei due Stati, si applicheranno in tal caso delle disposizioni dell'articolo 26. Lo sgravio d'imposta sara' differito sino a quando non venga raggiunto un accordo.