Art. 24. 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma puo', per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione. 4. Se un residente, della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste: a) nel computo dell'imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma cosi' computata non puo', tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o c) in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Italia. Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dall'Italia, se il beneficiario residente della Svizzera non puo', in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4 degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell'articolo 17 nonche' dell'articolo 23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli 10, 11 e 12 dell'imposta italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai canoni. La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.