Art. 28. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale e di accordi particolari. 2. Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari, in forza di accordi internazionali, i redditi o il patrimonio non sono imponibili nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati, l'imposizione spetta allo Stato accreditante secondo la propria legislazione. 3. Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo aventi le nazionalita' dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati i residenti di detto Stato. 4. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.