Art. 29. 1. Le imposte riscosse in uno dei due. Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Nel caso di azioni, emesse da societa' residenti in Italia, intestate fiduciariamente a banche e istituti finanziari residenti in Svizzera e appartenenti effettivamente a persone quivi residenti, le istanze di rimborso possono essere presentate dai titolari effettivi di dette azioni. Ove il beneficiario effettivo dei dividendi sia persona diversa dal titolare effettivo delle azioni per le quali i dividendi sono pagati, le istanze di rimborso sono presentate dal beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso sara' effettuato se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera. Le istanze di rimborso devono essere corredate da una attestazione delle banche ed istituti finanziari di cui sopra circa la residenza del titolare o del beneficiario delle azioni e l'assoggettamento dei dividendi alla ritenuta d'imposta alla fonte in Italia. Ove le istanze di rimborso vengano presentate dalle banche e dagli istituti finanziari predetti, per conto dei titolari effettivi delle azioni, le stesse devono contenere, per societa' emittente, ogni indicazione utile ad identificare detti titolari ed a conoscere l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di essi, nonche' la attestazione della residenza in Svizzera dei medesimi. In ogni caso le istanze di rimborso devono essere corredate della certificazione dell'Amministrazione fiscale svizzera circa la sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo, nonche' di quelle di cui al precedente paragrafo 2. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalita' di applicazione del presente articolo.