(Convenzione-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i  redditi  delle
attivita'  agricole  o  forestali,  sono   imponibili   nello   Stato
contraente in cui detti beni sono situati. 
  2. L'espressione "beni  immobili  e'  definita  in  conformita'  al
diritto dello Stato contraente in cui i  beni  stessi  sono  situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti  ai  quali
si applicano le  disposizioni  del  diritto  privato  riguardanti  la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano  altresi'   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione  dello  sfruttamento  di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le  navi,
i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 
  3.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti   dalla   utilizzazione   diretta,   dalla   locazione    o
dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di  utilizzazione  di  beni
immobili. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi  1  e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonche' ai  redditi
dei  beni  immobili  utilizzati  per  l'esercizio   di   una   libera
professione.