Articolo 2. L'articolo 31 della Convenzione e' soppresso e sostituito come segue: "La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte integrante, rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1981. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno".