(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 106)
                              Art. 106. 
                         Revisori dei conti 

 
  Per il controllo della  gestione  finanziaria  dell'Universita'  e'
nominato, con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  un
collegio dei revisori dei  conti,  composto  da  un  funzionario  del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume
la presidenza e  da  due  funzionari  del  Ministero  della  pubblica
istruzione. 
  Con lo stesso decreto sara'  stabilito  il  compenso  spettante  ai
revisori a carico del bilancio dell'Universita'. 
  Il collegio provvede, in particolare, al riscontro  degli  atti  di
gestione, accerta la regolare tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni
ad esso ed il  conto  consuntivo,  redigendo  apposite  relazioni  ed
effettua verifiche di cassa. 
  I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 
  Essi   possono   assistere   alle   riunioni   del   consiglio   di
amministrazione dell'Universita'.