Art. 106. Revisori dei conti Per il controllo della gestione finanziaria dell'Universita' e' nominato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti, composto da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Con lo stesso decreto sara' stabilito il compenso spettante ai revisori a carico del bilancio dell'Universita'. Il collegio provvede, in particolare, al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Universita'.