(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 107)
                              Art. 107. 
                  Definizione dei conti consuntivi 

 
  I  conti  consuntivi  dell'Universita',  dopo  l'approvazione   del
consiglio d'amministrazione, debbono essere trasmessi alla Corte  dei
conti, per l'attestazione di regolarita'.